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ARTICOLI DEL TRATTATO DELL’UNIONE
EUROPEA VIOLATI DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA.
Articolo 2
L'Unione si prefigge i
seguenti obiettivi:
- promuovere un progresso
economico e sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire a uno
sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la creazione
di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione
economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e monetaria
che comporti a termine una moneta unica, in conformità delle disposizioni
del presente trattato;
etc…
Articolo 6
- L'Unione si fonda sui principi di
libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli
Stati membri.
- L'Unione rispetta i diritti fondamentali
quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali
comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto
comunitario.
- L'Unione rispetta l'identità nazionale
dei suoi Stati membri.
- L'Unione si dota dei mezzi necessari per
conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue
politiche.
Articolo 7
Il Consiglio, riunito nella composizione
dei Capi di Stato o di Governo, deliberando all'unanimità su proposta
di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere
conforme del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una
violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi
di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dopo aver invitato il governo dello
Stato membro in questione a presentare osservazioni.
Qualora sia stata effettuata una siffatta
constatazione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può
decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in
questione dall'applicazione del presente trattato, compresi i diritti di
voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al
Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle
possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli
obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
Lo Stato membro in
questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli
derivano dal presente trattato.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le
misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti
nella situazione che ha portato alla loro imposizione.Ai fini del
presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del
rappresentante dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri
presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui
al paragrafo 1. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione
di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a
quella prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che
istituisce la Comunità europea.
Il presente paragrafo si
applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del
paragrafo 2.
Ai fini del presente articolo, il
Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti
espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri.
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