TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA

per il distretto del Lazio

 

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA

Composto dai Signori Magistrati:

Dott. Antonella Patrizia Mazzei Presidente

Dott. Francesco Centofanti Mag. Sorv. Roma, relatore

Dott. Maria Agresta Esperto

Dott. Mariangela Siconolfi Esperto

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento chiamato all’udienza del 18 aprile 2001

nei confronti di BARALDINI Silvia, nata a Roma il 12.12.1947,

detenuta a Roma presso C.C. Rebibbia femm.le

avente ad oggetto: rinvio dell’esecuzione della pena;

Titolo di espiazione: sent. App. Roma 7.7.1999 (n. 392/99 r.es.P.G. App. Roma); Scadenza pena 29.7.2008;

Sentite le parti in camera di consiglio ed a scioglimento della riserva di bui al verbale d’udienza;

Ritenuto in fatto e diritto

1. Silvia Baraldini – condannata a pena detentiva negli U.S.A., con due sentenze riconosciute in Italia, e reclusa nel nostro Paese ai sensi della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta a Strasburgo il 21.3.1983 – ha chiesto, con istanza in data 20.10.2000, il rinvio dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 146 primo comma n. 3) c.p., o, in subordine, l’applicazione della detenzione domiciliari ai sensi dell’art. 47 ter, commaI ter, L. 26.7.1975 n. 354, allegando una grave infermità fisica.

L’istanza torna alla valutazione del collegio, dopo l’incidente di legittimità costituzionale, avente ad oggetto la norma interna di esecuzione della predetta Convenzione (L. 25.7.1988 n. 334, art.2). promosso da questo Tribunale con ordinanza 24.11.2000, incidente definito dalla Corte Costituzionale con sentenza 19.3.2001.

Richiamato in ordine alla posizione giuridica della Baraldini quanto più diffusamante esposto al § 2 della citata ordinanza 24.11.2000, va rammentato che l’accordo tra i governi italiano e statunitense – accordo che ha consentito il trasferimento della detenuta in Italia, in base alle previsioni dell’art 3, primo comma, lett. f), della Convenzione – è accompagnato da un protocollo , contenete clausole che prevedono e l’impossibilità di concedere all’interessata benefici comportanti l’allontanamento, sia pur temporaneo, dallo stabilimento carcerario, e l’applicabilità di tali limitazioni anche in caso di malattia, dovendo in questo caso le cure avvenire in strutture ospedaliere penali. Siffatte clausole sono state espressamente recepite, all’atto del riconoscimento giudiziario italiano (operato con sentenza Corte d’Appello di Roma 7.7.1999), ai fini dell’esecuzione ulteriore della pena inflitta.

2.1 Ciò premesso ai fini di un inquadramento generale, con riguardo alle condizioni di salute della Baraldini rislulta in atti che la medesima – già operata nel 1988 per neoplasia della cervice uterina (trattata con isteroannessiectomia allargata, associata a radioterapia endocavitaria) – ha sviluppato nuova forma tumorale maligna alla mammella di destra, in relazione a cui si è reso necessario, il 20.10.2000, intervento di quadrantectomia con dissezione del cavo ascellare (eseguito presso il Policlinico romano Agostino Gemelli, ove l’interessata trovasi da allora ininterrottamente ricoverata, sotto scorta armata, in regime ex art. 11 L. 26.7.1975 n. 354).

La diagnosi istologica seguita all’intervento è di "carcinoma mammario di tipo lobulare infiltrante", stadio clinico Tx No Mx, stadio patologico Tle NO (23/23) MO, in assenza allo stato di repliche metastatiche epatiche o ossee.

In data 1.12.2000 la paziente iniziava trattamento radiante sulla mammella,per un totale di 5040 Cgy e 1000 cGy sul letto tumorale.

In data 23.1.2001 aveva inizio un trattamento polichemioterapico, secondo lo schema CMF (Ciclofosfamide, Methotrexate, % Fluorouracile). Il 28.3.2001 era seguito il quarto ciclo di chemio dei sei previsti. Il prossimo ciclo (il quinto) è previsto per il 24.4.2001.

La tolleranza al trattamento è stata "discreta" – v. relazione sanitaria Prof. Ausili Cefaro, Primario Divisione Radioterapia 2 del Gemelli – ancorché si sia dovuto far ricorso all’impiego dei fattori di crescita a causa di leucopenia manifestatasi alla fine di ogni ciclo; ad oggi la paziente è in trattamento farmacologico per il ripristino della crasi ematica.

2.2 Apprezzato il quadro clinico di cui sopra – ancora una volta esauriente, oltre che corredato da dati di riscontro obiettivo (sicché, già con provvedimento reso all’odierna udienza, è stato ritenuto non necessario procedere a perizia medico-legale, chiesta in via principale dalla Procura Generale requirente) – il Tribunale non può che ribadire la valutazione circa l’attuale incompatibilità del medesimo rispetto ad una detenzione di tipo carcerario.

La peculiarità e la delicatezza del trattamento terapico in essere, innestato su pena detentiva in esecuzione, raffrontate alla natura e gravità della patologia cancerosa recidivante, alle complicanze ordinariamente riconnesse al trattamento stesso puntualmente insorte, nonché ai già sottolineati profili psicologici, così pregnanti nella malattia oncologica, fanno apparire veramente inumano, e contrario alla dignità della persona, il protrarsi dell’espiazione in ambiente intramurario (o in ambiente ad esso equiparato, come è da considerarsi la permanenza in ospedale sotto stretto piantonamento) ed integrano la fattispecie sostanziale della grave infermità fisica, rilevante ai fini del differimento dell’esecuzione della pena ex art. 147 primo comma n. 2c.p. (più propriamente riferibile al caso di specie, in luogo dell’invocato art 146 primo comma n.3 c.p., in assenza di patologia in fase terminale) o della detenzione domiciliare a tempo, ex art. 47 ter, comma 1 ter, L. 26.7.1975, n. 354.

3.1 La questione giuridica dell’operatività di istituti siffatti nei confronti della Baraldini, pur a fronte delle condizioni apposte dai governi (e sottoscritte dall’interessata) all’accordo di trasferimento e sopra richiamate (vietanti ogni forma di rilascio, anche provvisorio, dalla carcerazione, foss’anche per malattia), impegnò questo Tribunale in una complessa esegesi, culminata nella rimessione alla Corte Costituzionale di un dubbio di legittimità costituzionale, investente la legge di esecuzione della Convenzione di Strasburgo, da cui l’accordo traeva legittimazione.

3.2 La Corte, nel dichiarare infondato quel dubbio, ha operato una ricognizione, alla luce dei valori costituzionali coinvolti, del significato precettivo della Convenzione di Strasburgo e della forza giuridica degli accordi di trasferimento applicativi di essa, che, in chiave di diversa interpretazione, fa salva l’applicazione, in favore dell’odierna richiedente, delle norme fondamentali del nostro ordinamento penitenziario a protezione dei diritti di rango costituzionale.

Muovendo da una premessa generale, secondo cui l’orientamento di apertura dell’ordinamento italiano nei confronti delle norme di diritto internazionale, generali o pattizie, incontra i limiti necessari a garantirne l’identità, e quindi anzitutto i limiti derivanti dalla Costituzione, la Corte Costituzionale reputa che la Convenzione di Strasburgo, interpretata alla luce delle singole sue disposizioni e della sua ratio, non autorizzi, in linea di principio, i governi (dello Stato di condanna e di quello di esecuzione) a concordare condizioni personali speciali, da applicarsi ad opera dell’autorità giudiziaria nei confronti della persona detenuta trasferita, con preferenza rispetto alle norme legislative interne vigenti nello stato d’esecuzione in materia di diritti dei detenuti.

Nello spirito della Convenzione – osserva la Corte – lo Stato di condanna può potestativamente prestare o negare il suo consenso al trasferimento del condannato, quando ritenga che il regime legale dell’esecuzione penale nel potenziale Paese d’esecuzione, rispettivamente, sia o non sia conforme alle sue aspettative, e a tal fine, perchè possa prendere cioè le proprie determinazioni con cognizione di causa, sarà informato circa i caratteri di tale regime nello Stato d’esecuzione (come per la Baraldini è puntualmente avvenuto); quel che esula dalle previsioni della Convenzione è invece che lo Stato di condanna chieda e ottenga garanzie vincolanti circa leggi e procedure dello Stato d’esecuzione, e tantomeno garanzie circa eccezioni a tali leggi e procedure. Una volta dato il consenso, l’esecuzione continuerà nello Stato consegnatario (ove si sia scelto, come per l’Italia, siffatto sistema della continuazione, in luogo di quello della conversione, ex art 9 comma 3 della Convenzione), Stato vincolato, di massima, a natura giuridica e durata della sanzione, ma titolare del potere di adattare, tramite apposita decisione giudiziaria o amministrativa (art 10 comma 2 della Convenzione), la sanzione stessa (intesa in senso lato, come condizione giuridica globale del condannato, costituita dal complesso delle situazioni soggettive, attive e passive, che ne determinano lo status) ogniqualvolta la legislazione del medesimo Stato d’esecuzione, per questioni d’incompatibilità, lo esiga.

Ove, comunque, voglia ammettersi il potere dei governi di concordare fra loro particolari modalità d’esecuzione, inserendole quali condizioni del trasferimento (sul presupposto per cui la libertà d’accordarsi o di non accordarsi non potrebbe non includere quella di accordarsi sotto determinate condizioni), quel che è certo – rileva infine la Corte – è che siffatte convenzioni non possono fondare un vero e proprio regime d’esecuzione speciale e personale, concernente i diritti, e i doveri, del detenuto trasferito, e non possono oltrepassare il limite oltre il quale si determinerebbe una rottura dell’ordinamento dello Stato d’esecuzione (come avverrebbe, per l’Italia, con la negazione dell’applicazione di norme fondamentali a tutela del diritto alla salute): nel qual caso, dovendosi necessariamente operare, per scongiurare una siffatta conseguenza, quell’adattamento che la salvaguardia di detto ordinamento rende strettamente necesario.

3.3 A tale autorevole e persuasiva esegesi questo Tribunale intende attenersi, sicché può conclusivamente ritenersi sul punto che l’accordo intergovernativo, stipulato rispetto alla Baraldini in applicazione dell’art. 3, comma 1, lett f), della Convenzione di Strasburgo, ed al quale pure la medesima prestò il suo consenso, non abbia la forza giuridica d’impedire l’applicazione, nei suoi confronti, di istituti basilari dell’ordinamento penitenziario interno, posti a tutela della salute di ogni detenuto, quali quelli ex art. 147, primo comma, n.2) c.p. o ex art 47 ter, comma 1 ter, L. 26.7.1975 n. 354, non potendo tale forza derivargli dalla Convenzione citata, di sui si sono precisati finalità e limiti, né essendogli attribuita da altre fonti normative a tanto abilitate dal diritto interno italiano.

All’assetto precettivo complessivo delineato dall’acordo in discorso dovrà pertanto essere apportato quel necessario adattamento, che eviti l’inammissibile rottura ordinamentale cui si è riferito il giudice delle leggi: adattamento che evidentemente postula la recessività, a cospetto del bene salute, di qualunque prescrizione pattizia che, pretendendo di imporsi sulle corrispondenti norme interne, di quel bene limiti la più efficace tutela.

3.4 Tanto appare sufficiente, pur in costanza dell’accordo intergovernativo più volte menzionato nel suo tenore originario, a consentire l’adozione di misure di tutela del diritto alla salute della Baraldini, nei modi che saranno appresso precisati.

Questo Tribunale prende comunque atto che i termini dell’accordo suddetto risultano allo stato integrati, per effetto di una nota ufficiale della competente Autorità statunitense (v. documento del Ministero della giustizia U.S.A., datato 16.4.2001, prodotto in udienza dalla Procura Generale), la quale Autorità, informata da parte italiana sulle condizioni di salute della Baraldini, ha precisato di non volersi opporre allo stato ad un rimedio provvisorio, quale il rilascio temporaneo dalla carcerazione, per il tempo indispensabile ad assicurare le cure del caso.

4. Nei confronti di Silvia Baraldini ricorrono, dunque, i presupposti per far luogo al rinvio, facoltativo, dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n.2 c.p.. In tale ipotesi, l’art. 47 ter, comma 1 ter, L. 25.7.1975 n. 354 autorizza il tribunale di sorveglianza ad applicare, per un tempo determinato, in deroga ad ogni limite di pena, la misura alternativa della detenzione domiciliare.

Ritiene il collegio, conformemente alla richiesta subordinatamente avanzata dalla Procura Generale, che la detenzione domiciliare sia il rimedio più appropriato al caso in esame. Essa – modulata secondo un congruo regime autorizzatorio, che potrà essere ulteriormente calibrato in fase d’esecuzione – tutela adeguatamente il diritto dell’interessata a curarsi, consentendole di mantenere i dovuti costanti contatti con i presidi sanitari territoriali e di affrontare le ulteriori terapie al riparo da forme di coercizione personale diretta ed in luogo domestico; meglio risponde all’esigenza di un adattamento dei termini dell’accordo intergovernativo nei limiti dello strettamente necessario a garantire il rispetto dei valori costituzionali, secondo l’indicazione ermeneutica offerta dalla Corte Costituzionale; evita soluzioni di continuità nel corso dell’espiazione, che, stante la rigida predeterminazione della sanzione residua ex Convenzione di Strasburgo, appaiono non lungimiranti.

Tenuto conto della rimanente durata del trattamento terapico e dei necessari tempi di ripresa psicologica, appare adeguato fissare, al momento, la scadenza del beneficio alla data del 20.9.2001.

P.Q.M.

Visti gli art. 47 ter O.P., 147 c.p., 666 e 678 c.p.p.;

AMMETTE Silvia Baraldini, in relazione al titolo in epigrafe, alla detenzione domiciliare, fino alla data del 20.9.2001, disponendo l’immediata sua dimissione dall’istituto di pena ed autorizzandola a raggiungere, con mezzi propri e per la via più breve,il luogo d’esecuzione della misura; Impone le seguenti prescrizioni:

  • L’interessata si tratterrà in modo continuativo nel luogo della detenzione domiciliare, che sarà dalla stessa indicato all’atto della scarcerazione entro l’ambito territoriale del comune di Roma, salvo quanto in appresso;
  • l’interessata potrà recarsi in ogni momento presso ambulatori, servizi sanitari ed ospedalieri per interventi, accertamenti diagnostici e cure; se sarà necessario il suo ricovero in tali luoghi, il luogo del ricovero diverrà quello di detenzione domiciliare; in ogni caso l’interessata ne darà preventivo avviso agli organi di polizia competenti, cui segnalerà poi il rientro in domicilio;
  • l’interessata potrà lasciare l’abitazione, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti interessate, all’organo dell’esecuzione competente ed alla Questura di Roma agli effetti dell’art. 58 O.P., nonché al Magistrato di sorveglianza di Roma ed al C.S.S.A. di Roma per gli interventi di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 aprile 2001

IL PRESIDENTE L’ESTENSORE

Dr. Antonella Patrizia Mazzei Dr. Francesco Centofanti

 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma 21.4.2001