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TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA per il distretto del Lazio
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA composto dai Signori Magistrati: Dott. Antonella Patrizia Mazzei Presidente Dott. Francesco Centofanti Mag. Sorv. Roma, relatore Dott. Maria Agresta Esperto Dott. Tiziana Masia Esperto ha pronunciato la seguente ORDINANZA
nel procedimento chiamato all'udienza del 24 novembre 2000 nei confronti di BARALDINI Silvia, nata a Roma il 12.12.1947, detenuta in Roma presso C.C. Rebibbia femm.le avente ad oggetto: rinvio dell'esecuzione della pena; Titolo di espiazione: sent. App. Roma 7.7.1999 (n. 392/99 r.es. P.G. App. Roma); Scadenza pena 29.7.2008; Sentite le parti in camera di consiglio ed a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza; Ritenuto in fatto e diritto 1. Silvia Baraldini, ristretta presso la casa circondariale di Rebibbia femm.le in Roma, ha chiesto, con istanza in data 20.10.2000, il rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 146 primo comma n.3) c.p. - o, in subordine, l'applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1 ter, L. 26.7.1975 n.354 - per grave infermita' fisica. Disattesa in via provvisoria dal Magistrato di sorveglianza in sede, sul presupposto dell'inesistenza di grave pregiudizio nelle more della decisione collegiale, l'istanza perviene ora alla cognizione di questo Tribunale. 2. Va premesso che la Baraldini sta espiando in Italia, ai sensi della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta a Strasburgo il 21.3.1983 (ratificata e resa esecutiva nel nostro Paese con L.25.7.1988 n.334), la pena residua di cui: - alla sentenza 15.2.1984 della Corte Distrettuale Federale per il Distretto Meridionale di New York, che ha inflitto la pena di anni quaranta di reclusione e $50.000 di multa, per i reati di "racketeering conspiracy to carry out affairs of a criminal enterprise through armed, robberies, etc." e "participation in a racketeering enterprise" previsti dal titolo 18 "U.S. Code § 1961 - 1962; - alla sentenza 19.4.1984 della Corte Distrettuale Federale per il Distretto Orientale di New York, che ha inflitto la pena di anni tre di reclusione, per il reato contro l'Amministrazione della Giustizia previsto dal titolo 18 U.S. Code § 401. Tali condanne sono state riconosciute - a norma del titolo 1 della L.3.7.1989 n.257, recante norme di attuazione della Convenzione di Strasburgo - dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza 7.7.1999, ai fini dell'esecuzione in Italia della pena residua irrogata con le suddette sentenze, alle condizioni stabilite dagli U.S.A. ed accettate dalla Baraldini al momento della prestazione del consenso al trasferimento, con determinazione del fine pena al 29.7.2008. 3.1 Risulta in atti, sotto il profilo sanitario (v. relazione chirurgica Prof. Picciocchi del 13.11.2000 in atti), che Baraldini - gia' operata nel 1988 per neoplasia della cervice uterina (trattata con isteroannessiectomia allargata, associata a radioterapia endocavitaria) - ha sviluppato nuova forma tumorale maligna alla mammella di destra. A seguito di Rx mammografico (evidenziante microcalcificazioni, meritevoli di verifica istologica) e di successiva localizzazione stereotassica della lesione, la detenuta e' stata sottoposta, il 5.10.2000, presso il Policlinico romano Agostino Gemelli (in regime ex art. 11. secondo comma, L. 26.7.1975 n. 354), a biopsia escissionale su repere metallico della mammella di destra. Il successivo esame istologico ha permesso diagnosi di carcinoma lobulare invasivo, moderatamente differenziato (G2), in mastopatia fibrosa. In relazione al referto, e' stato successivamente eseguito (il 16.10.2000) intervento chirurgico di completamento della quadrantectomia, di linfoadenectomia ascellare radicale e di rimodellamento della mammella, seguito da ulteriore controllo istologico e da accertamenti strumentali ecografici (al fegato) e scintigrafici (alle ossa) per la rilevazione di eventuali lesioni di tipo ripetitivo. La successiva consulenza oncologica-radioterapica pone ora indicazione, in considerazione della patologia, del tipo d'intervento d'exeresi eseguito e dei fattori di rischio, per un trattamento radiante sulla mammella operata e per chemioterapia adiuvante. Il trattamento radiante complementare e' costituito da un ciclo di sei settimane con cadenza quotidiana dal lunedi' al venerdi'; il trattamento chemioterapico e' costituito da sei cicli per una durata di sei mesi. Durante i trattamenti adiuvanti sono previsti rigorosi controlli clinico-strumentali periodici. Ad oggi, la paziente si trova - piantonata - presso il reparto di Ginecologia Disfunzionale del Policlinico Gemelli, ai fini dell'inquadramento del pregresso intervento di isterectomia e per l'impostazione del "follow-up" ginecologico (v. relazione Prof. Lanzone del 23.11.2000). Tale quadro clinico appare esaustivo, corredato in atti dai necessari dati di riscontro obiettivo, sicche' non risulta allo stato necessario disporre perizia medico-legale. 3.2 Cio' posto, occorre anzitutto rilevare come le terapie complementari sopra descritte non appaiano realizzabili presso strutture sanitarie penitenziarie. Come da nota 9.11.2000 del D.A.P. - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento, la radioterapia non e' eseguibile nei CDT (centri diagnostici terapeutici) dell'Amministrazione penitenziaria, mentre la chemioterapia, in astratto praticabile presso il solo CDT di Pisa, e' parimenti al momento ivi ineseguibile, per la totale inagibilita' della sezione femminile dell'Istituto di Pisa e per la mancanza attuale di posti liberi presso il locale centro diagnostico terapeutico. La realizzabilita' degli interventi terapeutici con il ricorso alle opportunita' di cui l'art. 11 secondo comma L. 26.7.1975 n.354 (ricoveri giornalieri, o prolungati, presso ospedali o luoghi di cura civili, autorizzati in costanza di detenzione dal magistrato di sorveglianza) - pur in astratto sussistente - va invece problematicamente rapportata alla continuita' temporale e complessiva durata del trattamento, nonche' ai noti suoi riflessi collaterali, profili capaci d'incidere sensibilmente sulla qualita' della pena, in termini d'inutile e vessatorio aggravio della medesima, inconciliabile con il principio di legalita'. Ritiene allora il Collegio che - pur in assenza allo stato di prognosi certamente infausta quo ad vitam - si profili allo stato un'incompatibilita' temporanea, rispetto alla detenzione carceraria: la severita' della patologia, anche in rapporto alla sua recidivanza, la delicatezza della terapia, i peculiari profili psicologici implicati (con ruolo talora assai rilevante, nella malattia oncologica, quanto alle possibilita' di successo e guarigione) inducono - oggi - a ritenere contrario al senso dell'umanita' il protrarsi della carcerazione, e rendono applicabile l'istituto del differimento dell'esecuzione previsto dall'art. 147 primo comma n.2) c.p. (istituto piu' propriamente riferibile al caso di specie, in luogo dell'invocato art. 146 primo comma n.3 c.p., che postula una condizione di terminalita' del malato, qui fortunatamente non sussistente).4.1 L'applicazione al caso di specie dell'art. 147 n.2) c.p. trova tuttavia ostacolo nel particolare regime giuridico cui soggiace in concreto la detenzione italiana della Baraldini. Si e' visto che la stessa e' stata consegnata all'Italia dagli U.S.A., in applicazione della citata Convenzone di Strasburgo, perche' nel nostro Paese, del quale la Baraldini e' cittadina, continui - ai sensi dell'art. 9 primo comma lett. a) della Convenzione medesima - l'esecuzione delle pene inflitte dalle sentenze straniere menzionate al § 2 di questa ordinanza. Il consenso degli U.S.A. al trasferimento e' stato espressamente subordinato a talune condizioni, trasfuse nell'accordo intercorso tra i rispettivi governi, accordo che, a norma dell'art. 3 primo comma lett. f) della Convenzione, costituisce presupposto indefettibile del trasferimento predetto. Siffatte condizioni sono state espressamente accettate dalla Baraldini all'atto della prestazione del consenso al trasferimento (v. dichiarazione, con sottoscrizione autentica, resa a New York il 7.6.1999, in atti), consenso imposto dall'art. 3 primo comma lett. d) della Convenzione. La Corte d'Appello competente, nel procedere al riconoscimento - strumento giuridico, previsto dalla Convenzione (art. 9, primo comma, lett.a; art. 10 secondo comma) e dalla legge interna attuativa di essa n.257 del 1989 (artt. 1 segg.), ai fini dell'operativita' del trasferimento; e' siffatto riconoscimento, con il connesso ordine d'esecuzione emesso dalla Procura Generale, che rende coercibile in Italia la condanna straniera; esso costituisce il titolo che leggittima la detenzione nel nostro Paese del condannato trasferito e ne definisce durata e modalita' - ha espressamente sancito la legittimita' di sifatte condizioni ( e dell'accordo inergovernativo che le contiene), recependole integralmente ai fini dell'esecuzione ulteriore della pena. Quest'ultima, in Italia, deve allo stato reputarsi conformata alle condizioni ed all'accordo predetti. Per quel che qui rileva, l'accordo intergovernativo, in atti, pone, al punto 5, la seguente condizione: "Che la condanna venga eseguita senza la possibilita' di permessi dallo stabilimento penale, anche per brevi periodi. Cio' includerebbe permessi per fine settimana, per giorni festivi, assenze di qualsiasi tipo, permessi di lavoro, liberta' provvisoria di qualsiasi tipo, inclusa liberta' vigilata oppure reclusione in strutture meno restrittive, o qualsiasi altra forma di visite o attivita' al di fuori dello stabilimento...". Al punto 6 si statuisce "che, nel caso di malattia, la Sig.ra Baraldini resti reclusa in uno stabilimento ospedaliero penale e non in altro stabilimento e che ogni altro problema medico venga trattato nella stessa maniera in cui lo sarebbe se la Sig.ra Baraldini continuasse a scontare la pena negli U.S.A. ..." (nell'allegato B, al punto d, si precisa che in U.S.A. esistono strutture ospedaliere penitenziarie idonee di fatto a fronteggiare qualunque patologia). Al punto 7 dell'accordo si insiste sul fatto "che tutte queste condizioni vengano applicate anche se le persone in circostanze analoghe condannate o recluse in Italia possano ricevere un trattamento diverso o (essere) ammess(e) a uno o tutti i benefici che non potranno essere concessi alla Sig.ra Baraldini". Si stabilisce, infine (punto 11), "che l'accordo vincoli lo Stato italiano e non solo l'attuale Governo e che, nel caso del mancato rispetto di qualunque di dette condizioni, l'accordo di trasferimento sia nullo e l'Italia e la Sig.ra Baraldini acconsentano, senza appello, alla richiesta degli U.S.A. per scontare la parte restante della pena e che l'Italia acconsenta ulteriormente a che la Sig.ra Baraldini non venga rilasciata dalla reclusione dall'Italia in pendenza di una decisione o altra risoluzione di tale richiesta". E' allora evidente - e risulta nitidamente anche dal tenore dell'atto di consenso prestato dalla Baraldini - che l'accordo vieta ogni e qualunque forma di rilascio dalla carcerazione, foss'anche sotto forma di reclusione in ambiente meno restrittivo (id est sotto forma di detenzione domiciliare), e cio' quale che sia la ragione del rilascio, quand'anche dunque ne fossero alla base esigenze sanitarie ineludibili. Anzi, puo' incidentalmente rilevarsi che lo stesso ricorso all'art 11 L. 354/75 poteva apparire problematico alla luce del punto 6 dell'accordo, e tuttavia non puo' che condividersi l'interpretazione adeguatrice data sotto questo profilo dall'Amministrazione penitenziaria e dal Magistrato di sorveglianza, resa inevitabile dall'assoluta radicale indisponibilita' di centri clinici stricto sensu carcerari, idonei ad assicurare gli interventi sanitari resisi sin qui necessari. Resta certa, invece, l'inconciliabilita' con l'accordo di forme di differimento temporaneo dell'esecuzione ex art. 147 c.p.. 4.2 Va a questo punto ricordato che la Corte d'Appello, che ha operato il riconoscimento, ha valutato come l'apposizione di condizioni al trasferimento ex Convenzione di Strasburgo fosse, in generale, in linea con lo spirito della Convenzione medesima. Fianlita' di quest'ultima e' quella di favorire il reinserimento sociale della persona condannata in Paese straniero, con l'attribuzione a quest'ultima della possibilita' d'espiare la pena nell'ambiente sociale d'origine; trattasi della pena cosi' come e' stata inflitta dallo stato di condanna - alla cui natura giuridica e durata lo Stato d'esecuzione e' difatti vincolato (art 10 comma primo della Convenzione), pur con gli eventuali indispensabili adattamenti (art. 10 comma secondo) - e non di pena necessariamente uguale, per qualita' e modalita' esecutiva, a quella che nei casi corrispondenti sarebbe stata irrogata nello Stato di cittadinanza. Coerente con tale assetto e' la prospettiva che lo Stato di condanna - non obbligato ma solo facoltizzato dalla Convenzione, pur nei casi da essa previsti, a consentire al trasferimento - voglia garantirsi, con apposite condizioni, la tendenziale permanente corrispondenza, ai propri statuti penali, della sanzione destinata ad essere ulteriormente scontata nell'altro Stato, e l'eventuale esclusione di trattamenti penitenziari piu' vantaggiosi che da quest'ultimo possano essere altrimenti accordati ai propri reclusi. La finalita' di reinserimento di cui sopra e', in tal caso, piu' adeguatamente perseguita, con l'assicurare al condannato di potersi comunque trasferire nel Paese d'origine nel rispetto delle condizioni (rese cosi' li' cogenti), quand'anche cio' possa importare rinuncia ad uno o piu' benefici penitenziari ivi esistenti, piuttosto che con l'impedire, in omaggio a principi d'assoluta uniformita' del regime dell'esecuzione penale all'interno dello Stato, siffatto trasferimento, frustrando in questo modo l'obiettivo predetto. A tale ricostruzione non osta il disposto dell'art 9, terzo comma, della Convenzione (secondo cui "l'esecuzione della condanna e' regolata dalla legge dello stato d'esecuzione ... unico competente a prendere ogni decisione a riguardo"), da intendersi restrittivamente, nel sistema cosi' ricostruito, come riferentesi al solo regime materiale di detenzione. Su queste sostanziali premesse, la Corte d'Appello - previa valutazione globale di compatibilita' tra le condizioni apposte ed i principi sanciti dell'ordinamento giuridico italiano (valutazione che ha riguardato in modo specifico i profili della natura giuridica e durata della sanzione, quali determinati dallo Stato di condanna) - ha recepito le condizioni medesime, e implicitamente l'accordo che le contiene, ritenendole conformi alla ratio della Convenzione. Ne segue che l'esecuzione della pena corre in Italia nei confronti di Silvia Baraldini, disciplinata dalle norme penitenziarie nazionali così come integrate e derogate dall'accordo in discorso. La sentenza della Corte d'Appello, come già osservato, costituisce il titolo legittimante la carcerazione italiana della Baraldini e disciplinante il suo regime giuridico; titolo che non spetta a questo Tribunale vagliare e sindacare. 5.1 Questo Tribunale osserva tuttavia che l'impedimento, che l'osservanza dell'accordo viene a determinare, all'applicazione di istituto dell'ordinamento giuridico interno posto a presidio dell'integrità personale del detenuto (l'art. 147 primo comma n. 2 c.p.) appare contrastare, sotto più profili, con valori e norme della Costituzione. 5.2 Vengono anzitutto in rilievo gli artt. 2 e 32 primo comma della Carta fondamentale; la prima disposizione impegna la Repubblica italiana a riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo, l'altra impegna a tutelare la salute umana come fondamentale diritto dell'individuo; e non è dubbio che la salute, per la Costituzione, rientri proprio nel novero dei diritti fondamentali, o inviolabili, solennemente proclamati nelle norme di principio della Carta. Trattasi di bene, di matrice gius-naturalistica, la cui protezione costituisce valore costituzionale supremo, cui il legislatore ordinario è tenuto a prestare ossequio, mediante l'apprestamento a livello normativo di ogni opportuno strumento. Trattasi di bene indisponibile da parte del singolo (se non indirettamente, nella misura connessa alla libertà, peraltro non assoluta, di scelta del trattamento terapeutico: v. art. 32 secondo comma Cost.). Parimenti non è dubbio che il bene salute, tutelato dalla Costituzione, tale debba essere anche rispetto all'individuo detenuto. L'ordinamento penal-penitenziario italiano, in omaggio alle previsioni costituzionali, appresta in proposito strumenti di tutela preventiva (disciplinando opportunamente, negli artt. 5-10 L. 26.7.1975 n. 354, e nel regolamento attuativo, l'edilizia e le strutture interne carcerarie, il vestiario e il corredo dei ristretti, l'igiene personale, l'alimentazione, la permanenza all'aria aperta) ed organizza, all'art. 11 L. 354 cit., il servizio sanitario degli istituti, assicurando l'attuazione degli interventi terapeutici (intra – ed extra – murari) resi necessari dall'attualità della condizione del ristretto. Lo stesso ordinamento delinea poi istituti volti a conciliare, in casi e secondo presupposti predeterminati mediante ricorso a forme alternative d'espiazione, esecuzione della pena e tutela dell'integrità psico-fisica del recluso (come nell'ipotesi della detenzione domiciliare per motivi di salute: v. ad es. art. 47 ter, comma 1, lett. c, L. 354 cit.). In casi estremi, d'assoluta incompatibilità tra stato di salute e stato detentivo, l'ordinamento ammette – quale rimedio di chiusura – il temporaneo rinvio dell'esecuzione della sanzione penale (artt. 146 primo comma e 147 primo comma n. 2 e 3. c.p.): fuori dei casi di gravidanza e puerperio infrannuale, trattasi di evenienze – quale quella di specie – di infermità tale da rendere momentaneamente inattuabile il regime detentivo e da far recedere, a tutela del bene salute, il pur primario ius puniendi statuale. Precludere in assoluto l'operatività dell'istituto del differimento dell'esecuzione della pena – istituto di civiltà del sistema giuridico, posto a presidio ultimo del bene salute del ristretto – significa menomare tale diritto fondamentale, proprio rispetto a situazioni che maggiormente espongono a pregiudizio il bene medesimo, in violazione dei parametri costituzionali innanzi citati. Violazione non esclusa dal consenso preventivo che l'interessato (la Baraldini) possa aver prestato a siffatta menomazione, ed indipendentemente da ogni questione pur dalla difesa prospettata sulla validità di detto consenso, per il già ricordato carattere indisponibile degli interessi costituzionali in gioco. 5.3 Appare poi leso l'art. 27 terzo comma Cost., lì ove esso sancisce il principio secondo cui le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato. In questa prospettiva, di rilievo costituzionale, che poi costituisce la chiave primaria di lettura della Convenzione, può certamente ammettersi che l'operatività di istituti di diritto penitenziario interno possa essere variamente derogata, e finanche esclusa, in applicazione della Convenzione stessa, da condizioni concordate tra i governi, ed accettate dal condannato, nella misura in cui ciò, rendendo concretamente possibile il trasferimento del condannato medesimo, serva l'obiettivo della sua rieducazione nei termini già precisati (come avviene senz'altro quanto agli istituti lato sensu premiali, nei quali, come osservato da acuta dottrina, non si esaurisce lo strumentario trattamentale previsto dall'ordinamento penitenziario). Ove, invece, la Convenzione venga, contraddittoriamente, a legittimare – come nella specie – l'apposizione di condizioni, volte ad escludere l'applicazione di norme ed istituti basilari di protezione della salute del detenuto, il fine rieducativo viene irrimediabilmente compromesso (nessuna risocializzazione può essere concretamente attuata, a danno e a costo del bene primario dell'integrità fisica). Perché tanto è avvenuto nella presente vicenda d'esecuzione penale, deve concludersi per la violazione del parametro costituzionale menzionato. 5.4 Si prospetta, poi, un'ulteriore violazione degli artt. 27, terzo comma, Cost. – nella parte in cui la norma vieta trattamenti penali contrari al senso di umanità – e 25, secondo comma, Cost. – norma su cui viene costituzionalmente fondato il principio di legalità della pena. La ratio della previsione di cui all'art. 147 primo comma n. 2) c.p. è dalla dottrina comunemente ricondotta proprio al divieto di trattamenti inumani, nonché al principio di legalità della pena. La norma disciplinante il rinvio dell'esecuzione, per grave infermità fisica, risponde, da un lato, all'esigenza di evitare un'espiazione penale che si ponga in contrasto con la dignità umana, dall'altro a quella che il condannato si trovi soggetto, per le menomate condizioni fisiche, ad una pena qualitativamente più grave di quella comminata ed inflitta (perché incidente non soltanto sulla libertà, ma addirittura sull'integrità personale). Nel motivare il proprio convincimento in ordine alla sussistenza – allo stato – dei presupposti per il differimento, il Collegio – v. § 3.2 – ha del resto richiamato entrambi tali principi, dotati di protezione costituzionale. Entrambi sono suscettibili di lesione, per effetto della clausola dell'accordo escludente, anche nel caso di specie, ogni forma di rilascio dal regime detentivo. 5.5 Appare infine leso l'art. 3 primo comma Cost., che assicura l'eguaglianza e la pari dignità di tutti i cittadini dinanzi alla legge. La Baraldini – in forza della clausola suddetta – viene ad essere l'unica cittadina italiana, che trovandosi legalmente detenuta, resta, irragionevolmente, priva della facoltà di avvalersi del più importante dei rimedi previsti dalle leggi penali interne a tutela della sua salute, ossia l'istituto del rinvio dell'esecuzione della sanzione criminale per grave infermità fisica. Evidente è la disparità di trattamento, né essa può, costituzionalmente, giustificarsi con il richiamo al peculiare status detentivo della stessa Baraldini, che non è elemento differenziatore idoneo, sotto il profilo razionale, a fondare una così lacerante discriminazione nel godimento dei diritti fondamentali dell'individuo. Evidente è la conseguente offesa alla dignità della persona, quale membro del consorzio sociale, cui non sono garantite le opportunità di cura ritenute adeguate per la generalità degli individui nelle stesse condizioni. 5.6 Le sollevate censure d'incostituzionalità debbono essere correttamente riferite alla L. 25.7.1988 n. 334, e in particolare all'art. 2 di essa, che – nel dare esecuzione alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate – immette nell'ordinamento interno italiano le disposizioni della Convenzione. Queste ultime nel loro complesso – e, in particolare fra esse, l'art. 3 primo comma lett. f), che prevede che Stato di condanna e Stato di esecuzione si accordino sul trasferimento – legittimano, in definitiva, secondo l'impostazione accolta in sede di riconoscimento delle sentenze di condanna dalla Baraldini, accordi – come quello di specie – le cui condizioni possano derogare all'applicazione dell'art. 147 primo comma n. 2) c.p. Nella parte in cui l'art. 2 della L. 334/88 consente, indirettamente, tale esito, la norma si profila costituzionalmente illegittima per le ragioni e nei sensi illustrati. Le leggi di esecuzione dei trattati internazionali sono pacificamente soggette a scrutinio di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale (v. sentenza 27.6.1996 n. 223). E, allorché operano nell'ordinamento fonti esterne, che da un tale trattato traggano la loro legittimazione (v., mutatis mutandis, i regolamenti comunitari rispetto ai Trattati di Roma del 1957), insegna la stessa Corte (v. sent. 8.6.1984 n.170, punto 7 della motivazione di diritto) che il rispetto della Costituzione è assicurato dalla possibilità di deferire al suo sindacato, "in parte qua", la legge di esecuzione del trattato stesso. Non è, conclusivamente allora, manifestamente infondato il dubbio che l'art. 2 della L. 25.7.1988 n. 334 contrasti con gli artt. 2,3 primo comma, 25 secondo comma, 27 terzo comma, 32 primo comma, Cost., nella parte in cui tale articolo dà esecuzione alla Convenzione di Strasburgo 21.3.1983 sul trasferimento delle persone condannate, limitatamente alla possibilità, che la Convenzione non esclude, che gli accordi tra Stati – previsti – dal suo art. 3 comma 1 lett. f) – possano derogare all'applicazione dell'art. 147 primo comma n. 2) c.p.
6. Oltre che non manifestamente infondata per le motivazioni sin qui espresse, la questione dell'illegittimità costituzionale è rilevante nel presente giudizio, il cui esito dipende dalla sua definizione. Solo il suo accoglimento potrebbe privare l'accordo in discorso di base legislativa, che lo abiliti a derogare ad altra norma primaria dell'ordinamento, quale il cit. art. 147 c.p.; con la conseguenza che, in caso di accoglimento, sarebbe scongiurata l'ulteriore efficacia derogante dello stesso accordo (e l'art. 147 potrebbe trovare applicazione). Diversamente, in caso di reiezione della questione, l'istanza della Baraldini non sarebbe allo stato accoglibile. 7. Il giudizio in corso deve essere per l'effetto sospeso, e gli atti vanno rimessi per la decisione alla Corte Costituzionale, previ gli adempimenti di cui all'art. 23 ult. co. L. 11.3.1953 n. 87. 8. Appare altresì opportuna la notifica di questa ordinanza al Ministro della Giustizia, Autorità che ha stipulato per parte italiana l'accordo, perché essa abbia conoscenza ufficiale della pendenza di questo procedimento, e possa eventualmente promuovere le iniziative internazionali del caso.
P.Q.M. Visti gli artt. 134 Cost., 1 L. cost. 9.2.1948 n. 1, 23. L. 11.3.1953 n. 87, 147 c.p., 666 e 678 c.p.p.; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata – per contrasto con gli artt. 2, 3 primo comma, Cost. – la questione di legittimità costituzionale, che d'ufficio solleva, dell'art. 2 L. 25.7.1988 n. 334, nella parte in cui tale articolo dà esecuzione alla Convenzione di Strasburgo 21.3.1983 sul trasferimento delle persone condannate, limitatamente alla possibilità, che la Convenzione non esclude, che gli accordi tra Stati – previsti al suo art. 3 comma 1 lett. f) – possano derogare all'applicazione dell'art. 147 primo comma n. 2) c.p. Sospende il giudizio in corso sino alla definizione dell'incidente di costituzionalità e dispone trasmettersi immediatamente gli atti alla Corte Costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia, prima della trasmissione degli atti alla Corte, notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Dispone che la presente ordinanza sia altresì notificata al Ministro di Giustizia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 novembre 2000
Il Presidente L'Estensore Dr. Antonella Patrizia Mazzei Dr. Francesco Centofanti
Depositato in cancelleria Roma, 30 nov 2000 Il collaboratore di cancelleria Patrizia Valentini
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