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R.G.N. 18/99 SENT. STR.SENTENZA N. 40/99 REPUBBLICA
ITALIANA Composta dai signori Magistrati:
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA Nel procedimento di riconoscimento, agli effetti previsti dalla convenzione di Strasburgo del 21.3.1983, ratificata con legge n.334/88, e ai sensi dell’art.1 – Titolo Primo – della Legge 3/7/89 n.257, recante norme di attuazione della Convenzione, della sentenza straniera emessa in data 15.2.1984 dalla Corte Distrettuale Federale nei confronti di BARALDINI Silvia, nata a Roma il 12.12.1947 – attualmente detenuta negli USA – con la quale la Baraldini è stata ritenuta responsabile dei reati di "racketeering conspiracy to carry out affairs of a criminal enterprise through armed, robberies ect." e "participation in a racketeering enterprise" previsti dal titolo 18 U.S. Code 1961-1962 e condannata alla pena complessiva di anni quaranta di reclusione e $ 50.000 di multa; nonché la sentenza straniera emessa in data 19/04/1984 dalla Corte distrettuale Federale per il Distretto orientale di New York con la quale la Baraldini è stata riconosciuta responsabile del reato contro l’Amministrazione della giustizia previsto dal Titolo 18 U.S. Code 401 e condannata alla pena di anni tre di reclusione. -------------------------- Con sentenza emessa il 15.2.1984 dalla Corte Distrettuale Federale per il Distretto Meridionale di New York, Silvia Baraldini veniva condannata alla pena complessiva di anni 40 di reclusione e $ 50.000 di multa per i delitti di "racketeering conspiracy to carry out affairs of a criminal enterprise through armed, robberies ect." e "participation in a racketeering enterprise" previsti dal titolo 18 U.S. Code 1961-1962 (associazione a delinquere al fine di procurare profitti ad imprese criminali mediante rapine, estorsioni, nonché sequestro di persona, evasione, rapina a mano armata, tentativi di rapine a mano armata). Con un’altra sentenza emessa in data 19/04/1984 dalla Corte distrettuale Federale per il Distretto orientale di New York la Baraldini veniva condannata alla pena di anni tre di reclusione per il reato contro l’Amministrazione della giustizia previsto dal Titolo U.S. Code 401 (rifiuto di prestare giuramento in sede di deposizioni testimoniale, rendendo così impossibile la sua escussione in qualità di teste). In data 10.6.1999 il Ministro di Grazia e Giustizia trasmetteva gli atti alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma chiedendo di voler promuovere presso la Corte – territorialmente competente ai sensi dell’art. 732 CPP – il procedimento di riconoscimento delle suddette sentenze ai fini dell’esecuzione della pena in Italia a norma della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate sottoscritta a Strasburgo il 21.3.1983, ratificata con legge n.334/88, e ai sensi dell’art. 1 Titolo Primo della Legge n.257/89. Nella missiva del 10.6.99 il Ministro dava atto che il Dipartimento di Giustizia degli USA aveva acconsentito al trasferimento in Italia di Silvia Baraldini per l’ulteriore esecuzione nello Stato italiano delle pene detentive inflittele a condizione che la condanna complessivamente irrogata negli USA "venisse eseguita fino al termine stabilito del 29.7.2008, senza poter beneficiare di alcuna forma di rilascio dalla carcerazione e nel rispetto delle condizioni specificamente indicate dal Governo degli USA ed accettate integralmente e senza riserve dalla stessa Baraldini". Lo stesso Ministro, nella missiva, dava atto che riteneva di poter "accogliere le condizioni poste dallo Stato di condanna, tenuto conto delle finalità di reinserimento sociale – mediante l’esecuzione della pena nello Stato di origine – proprie della Convenzione di Strasburgo del 21.3.1983". In data 15.6.99 la Procura Generale in sede chiedeva che la Corte volesse pronunciare il riconoscimento in Italia di dette sentenze ai fini dell’esecuzione del residuo di pena in Italia, con determinazione del fine pena a norma dell’art. 3 L. n.257/89, tenuto conto di quanto risultava dagli atti che si trasmettevano in allegato. Fissata l’udienza ai sensi dell’art. 127 CPP, al termine della stessa il P.G. concludeva per il riconoscimento delle sentenze agli effetti dell’esecuzione del residuo pena in Italia. Lo stesso P.G. chiedeva che il fine pena venisse fissato al 3.4.2000, partendo da una pena massima di anni trenta, in quanto, a suo avviso, al periodo di detenzione sofferto a titolo di custodia cautelare preventiva e di espiazione pena, dovevano aggiungersi i benefici maturati da calcolarsi in base alla legge italiana. La difesa della Baraldini aderiva alle richieste del P.G. La Corte riservava la decisione. In via preliminare occorre ricordare che questa Corte con sentenza del 3.5.1991 ha già riconosciuto la sentenza di condanna alla pena complessiva di anni 40 di reclusione ai sensi dell’art. 12 nn. 1 e 2 C.P. (e precisamente agli effetti della recidiva e della interdizione perpetua dai PP. UU.). Il nuovo Codice di Procedura Penale, nel disciplinare unitariamente per tutti i tipi di riconoscimento le forme del procedimento davanti alla Corte di Appello e la deliberazione che lo conclude, stabilisce che alla sentenza di riconoscimento debba di necessità inerire l’enunciazione espressa degli effetti che ne conseguono. Pertanto, ove manchi in una sentenza che attua il riconoscimento la declaratoria di tutti gli effetti dallo stesso astrattamente derivabili, detta sentenza non potrà essere integrata con un'ordinanza che indichi tutti gli altri effetti in precedenza non espressamente indicati ed occorrerà iniziare un nuovo iter di riconoscimento con la conseguenza e con il vantaggio che nel medesimo potranno essere dispiegate tutte le garanzie di legge, in perfetta aderenza alle esigenze del contraddittorio tra le parti e della difesa. Ciò premesso e passando all’esame degli atti, ritiene la Corte che sussistano nella fattispecie tutti i presupposti e le condizioni richiesti dall’art. 733 CPP e dalla Convenzione di Strasburgo del 21.3.1983, ratificata con Legge n. 334 del 1988, per il riconoscimento delle suddette sentenze agli effetti previsti dalla citata Convenzione ed ai sensi dell’art. 1 L. n. 257/89 e precisamente ai fini dell’esecuzione del residuo pena in Italia. E invero per quanto concerne i presupposti richiesti dall'art. 733 CPP, la cui sussistenza è stata, peraltro, già vagliata dalla Corte che ha effettuato il riconoscimento agli effetti previsti dall'art. 12 nn. 1 e 2 CP, si osserva:
Per quanto attiene alle condizioni richieste dalla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate si osserva in via preliminare che, avendo lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione aderito alla Convenzione, le disposizioni nella stessa contenute prevalgono sulle norme del Codice di rito ai sensi dell'art. 696 CPP. La Convenzione consente il trasferimento di una persona condannata solo in presenza delle seguenti condizioni, specificatamente elencate all'art. 3:
Orbene non v'è dubbio che nella fattispecie si siano verificate tutte le condizioni previste dall'art. 3 della Convenzione. Infatti la Baraldini – che è cittadina italiana – è stata condannata con sentenze divenute irrevocabili perché riconosciuta responsabile di fatti delittuosi che costituiscono reato anche secondo la legge italiana (e che integrano – come si è già detto – le ipotesi delittuose di associazione a delinquere, tentata rapina aggravata, rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona, evasione, falsa testimonianza previsti dagli artt. 416– 56 – 628 cpv. 629 – cpv – 605 – 385 – 372 C.P.). Lo Stato di condanna e quello di esecuzione si sono accordati sul trasferimento; la Baraldini ha prestato il suo consenso al trasferimento volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche del suo trasferimento in Italia e dell'esecuzione in questo Stato della pena inflitta dallo Stato di condanna. Infine la pena che la stessa deve ancora espiare è superiore a 6 mesi di reclusione. In tema di riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione della pena in Italia va poi ricordato che l'art. 735 CPP dispone che la Corte di Appello quando pronuncia il riconoscimento di una determina la pena che deve ancora essere eseguita nello Stato. Tale disposizione di legge va, però, coordinata e armonizzata con quelle contenute negli artt. 9 e 10 della Convenzione di Strasburgo – che, come si è già detto in premessa, prevalgono sul codice di rito ed in particolare con l'art. 10 che è espressamente richiamato dall'art. 3 L. n. 257/89 contenente disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali. L'art. 10 sancisce che lo Stato di esecuzione, in caso di continuazione dell'esecuzione, è vincolato alla natura giuridica e alla durata della sanzione come stabilite dallo Stato di condanna e solo nel caso in cui queste siano incompatibili con la propria legge interna può adattare la sanzione alla pena da questa prevista per lo stesso tipo di reato. Orbene, poiché l'Italia, con il deposito dello strumento di ratifica, ha scelto il criterio della continuazione previsto dall'art. 9 – comma I lett. A) della Convenzione di Strasburgo anziché quello della conversione della pena, ne consegue che sussiste per lo Stato italiano il vincolo in ordine alla natura giuridica ed alla durata della sanzione come stabilite dallo Stato di condanna. Né può sostenersi che queste ultime siano incompatibili con le leggi dello Stato italiano. Invero il Governo degli Stati Uniti, nel prestare il proprio accordo al trasferimento della Baraldini in Italia, ha posto come condizione che la stessa continui ad essere detenuta sino al 29.07.2008. Tale condizione – accettata senza riserve dalla Baraldini al momento della prestazione del consenso – può essere tranquillamente recepita dallo Stato italiano, con conseguente determinazione a tale data del fine pena. Infatti, se è vero che astrattamente è stata inflitta alla Baraldini una pena complessiva di anni 43 di reclusione, è pur vero che lo Stato di condanna, fissando il fine pena al 29.07.2008, previa detrazione del presofferto a titolo di custodia cautelare preventiva e di espiazione definitiva, nonché del periodo di riduzione della pena per benefici già maturati e maturandi (cfr. al riguardo il documento trasmesso dal U.S. Department of Justice ove si attesta che "la Baraldini in considerazione delle riduzioni già maturate e del massimo di riduzione per buon comportamento che potrebbe maturare secondo le regole penitenziarie non può uscire dal carcere prima del 29.03.2008", data poi aggiornata e specificata in altro documento al 27.07.2008), ha in concreto determinato una sanzione di gran lunga inferiore a quella comminata con le sentenze di cui si chiede il riconoscimento; sanzione che rientra sia nei 30 anni previsti come limite massimo per le pene detentive temporanee dall'ordinamento giuridico italiano, sia nei limiti massimi di pena previsti dal codice penale italiano per i medesimi fatti per i quali la Baraldini è stata condannata. Né si può obiettare che ai sensi dell'art. 9 della Convenzione di Strasburgo l'esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione che è l'unico competente a prendere ogni decisione a riguardo, dovendo tale disposizione essere interpretata nel senso che il regime di detenzione deve necessariamente essere quello dello Stato di esecuzione e non anche nel senso che devono in tale fase trovare applicazione disposizioni che possono modificare la pena da scontare, come stabilita dallo Stato di condanna. Unica eccezione è che la pena non sia in contrasto con i principi sanciti dal nostro ordinamento giuridico, cosa che nella fattispecie non sussiste, per come già precisato. Peraltro, va sempre tenuto presente che, in base alla Convenzione di Strasburgo, l'accordo degli Stati interessati è una condizione essenziale del trasferimento e che gli stessi sono liberi di accordarsi sul modo. Pertanto è ben possibile che nell'iter formativo della volontà degli Stati diretta a stabilire i reali termini dell'accordo siano inerenti condizioni da garantire mediante impegni reciproci. Tali condizioni saranno ritenute pienamente legittime se non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico dei due Stati. Avvalora questa considerazione l'esame delle disposizioni contenute negli artt. 12 e 15 della Convenzione di Strasburgo ove si precisa che lo Stato di esecuzione deve fornire informazioni sull'esecuzione della pena allo Stato di condanna al quale spetta anche il diritto o la facoltà di accordare la grazia o l'amnistia conformemente alla propria Costituzione o ad altre Leggi. Proprio l'esame di tali disposizioni dimostra come lo Stato di condanna eserciti un potere di controllo e di vigilanza sull'esecuzione della pena. Ritornando, per concludere, sul consenso manifestato dalla Baraldini, si osserva che anche le condizioni dalla stessa accettate all'atto di prestarlo e di sottoscriverlo per ottenere il trasferimento in Italia non inficiano la validità dello stesso. Al riguardo si osserva che oggetto della Convenzione è quello di facilitare il trasferimento dei detenuti stranieri verso i rispettivi paesi di origine e che la politica penale insiste in modo particolare sul reinserimento sociale delle persone condannate. E poiché questa politica si fonda essenzialmente su considerazioni di carattere umanitario ed il rimpatrio delle persone condannate corrisponde sia all'interesse dei detenuti sia a quello dei Governi è preferibile che la condanna pronunciata contro l'autore di un reato sia scontata nel suo paese di origine piuttosto che nello Stato di condanna. In considerazione dei principi dianzi esposti non può negarsi la legittimità di un trasferimento che comporti la prosecuzione dell'esecuzione per il tempo e secondo le condizioni stabilite dallo Stato di condanna. Nella fattispecie, peraltro, deve aggiungersi che lo Stato di condanna, nella determinazione della pena ha calcolato anche le diminuzioni per benefici maturati e maturandi, deliberando, così, in "bonam partem" per la persona condannata. Per le considerazioni innanzi, svolte, la Corte di Appello di Roma dichiara il riconoscimento delle sentenze straniere emesse nei confronti di Baraldini Silvia ed indicate in epigrafe, alle condizioni stabilite dagli USA ed accettate dalla Baraldini al momento della prestazione del consenso al trasferimento, con determinazione del fine pena al 29 luglio 2008. P.Q.M. Visti gli articoli 730 e segg. CPP; Vista la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate adottata a Strasburgo il 21.03.1983, ratificata con legge n. 334/88 nonché la Legge n. 257/89 contenente disposizioni per l'attuazione di Convenzioni Internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali; Dichiara il riconoscimento:
Così deciso in Roma in camera di consiglio il 7 luglio 1999. IL CANCELLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
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