|
03
Marzo 2001
DETENUTA FUORI LEGGE
Martedì la Corte costituzionale esaminerà
il singolare caso di una donna detenuta in Italia e sottoposta alle norme
degli Stati uniti. Ma per la costituzione italiana, per le nostre leggi e
per i nostri trattati internazionali, Silvia Baraldini non dovrebbe essere
più in carcere
LUIGI FERRAJOLI
Il calvario di Silvia Baraldini è una
vicenda simbolo di tutte le iniquità dell'odierno diritto penale massimo.
Per l'enormità della pena inflitta dalla giustizia americana: 43 anni per
la partecipazione a reati non di sangue. Per l'uso ricattatorio e
vendicativo del processo, dato che una simile pena è stata comminata non
già per la gravità dei reati ma per la mancata collaborazione e il
mancato pentimento. Infine, per le inutili, accanite vessazioni che hanno
segnato, dapprima negli Stati uniti e ora in Italia, tutti questi
diciannove anni di segregazione. L'ultimo, incredibile accanimento è
quello cui si spera porrà fine nei prossimi giorni la Corte
costituzionale, investita nello scorso novembre dal Tribunale di
sorveglianza di Roma di una singolare questione: se l'accordo stipulato
con gli Stati uniti nel giugno 1999, che condizionava il trasferimento in
Italia della Baraldini al protrarsi comunque delle vessazioni, impedisca
ai giudici italiani di applicare le nostre leggi sul differimento
dell'esecuzione della pena o sulla sua conversione nella detenzione
domiciliare in presenza di una malattia - il tumore contratto dalla
Baraldini - che non possa essere curata in carcere.
La questione è singolare data la sua
assoluta ovvietà, che non richiedeva certo l'intervento della Corte
costituzionale. Quell'accordo con gli Stati Uniti non ha alcun valore, non
soltanto perché, come è stato detto più volte, il nostro governo e
Silvia Baraldini non furono allora informati del male che l'affliggeva e
che pure era stato diagnosticato un mese prima dai medici statunitensi, ma
per una ragione assai più radicale. Esso non ha valore di legge, non
essendo stato ratificato da una legge delle Camere come è richiesto
dall'articolo 80 della Costituzione. D'altra parte, il richiamo alle
misure vessatorie in esso stabilite è in contrasto con la nostra
costituzione, con le nostre leggi e con la convenzione di Strasburgo del
21.3.1983 sul trasferimento delle persone condannate ratificata dalla
legge 334 del 25.7.1988
Se l'Italia applicasse le leggi italiane
In Italia i giudici sono soggetti soltanto
alla legge, non agli accordi internazionali stipulati dal governo e mai
ratificati. Quello stretto con gli Stati uniti per giungere al
trasferimento di Silvia Baraldini è in contrasto con la nostra
costituzione, con la nostra legislazione penitenziaria, con le convenzioni
internazionali che l'Italia ha sottoscritto
FERRAJOLI/DALLA PRIMA
E' innanzitutto in contrasto con la
costituzione sotto almeno quattro profili. Primo: perché in Italia i
giudici, in base alla costituzione, sono soggetti soltanto alla legge, e
non certo agli accordi internazionali stipulati dal governo e non
ratificati. Secondo: perché le pene sono in Italia sottoposte dalla
costituzione al principio di legalità, sicché è escluso che la loro
esecuzione possa essere regolata da simili accordi anziché dalla legge,
nonché al principio di uguaglianza, che non consente che a un cittadino
sia applicata una pena di gran lunga superiore e un regime carcerario
speciale e singolarissimo rispetto a quanto previsto per tutti gli altri
concittadini. Terzo: perché la nostra costituzione stabilisce che le pene
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, come
sono stati quelli inflitti sistematicamente a Silvia Baraldini, non ultimo
il rifiuto oppostole fino a pochi giorni fa di far visita alla madre
gravemente ammalata. Quarto: perché la liberazione di Silvia Baraldini è
imposta dal suo diritto alla salute (in questo caso alla vita) garantitole
dalla costituzione, la quale dichiara i diritti della persona "inviolabili"
e perciò non negoziabili, né da lei stessa né tanto meno da un accordo
governativo.
Ma l'accordo è anche direttamente in
contrasto con la nostra legislazione penitenziaria, come ha
tranquillamente riconosciuto lo stesso Tribunale di sorveglianza che si è
chiesto se questa possa essere da esso derogata. Ed è inoltre in
contrasto con il nostro codice di procedura, il cui articolo 738
stabilisce che "nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione
della sentenza straniera, le pene conseguenti al riconoscimento sono
eseguite secondo la legge italiana", con tutti i benefici e le misure
alternative da questa previste e applicabili perciò anche a Silvia
Baraldini. Infine l'accordo è in contrasto con le convenzioni
internazionali. L'art.9 della legge di ratifica della convenzione di
Strasburgo, richiamata dall'accordo e finalizzata come è noto a favorire
la risocializzazione del condannato nel suo paese, stabilisce che "l'esecuzione
della condanna è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e questo
Stato è l'unico competente a prendere ogni decisione al riguardo". E
il rapport explicatif precisa: "Il riferimento alla legge dello Stato
di esecuzione va interpretato in senso largo; esso include, per esempio,
le norme che autorizzano la liberazione condizionale" e quindi, a
maggior ragione, ogni altra norma volta a mitigare la pena.
Insomma, se è vero che non esiste un
obbligo di trasferimento a carico dello Stato che ha emesso la condanna,
una volta che il trasferimento sia stato accordato esso non può essere
subordinato a condizioni. Le autorità statunitensi avrebbero ben potuto,
se si fossero date la pena di leggere la Convenzione di Strasburgo e
magari la costituzione e le leggi italiane, non concedere il trasferimento.
Ma una volta concessolo, non possono pretendere di condizionare le
modalità di esecuzione della pena nel nostro paese. Conseguentemente
l'accordo del 1999 non vincola i giudici italiani, ai quali è
sconfortante dover ricordare che la loro soggezione "soltanto"
alla legge ne comporta l'indipendenza non soltanto dal governo del nostro
paese ma anche da quello degli Stati uniti.
E' perciò infondata la pronuncia della
Corte d'appello di Roma del 9.7.1999: la quale non si è limitata
semplicemente a riconoscere, come prevede l'art.731 del nostro codice di
procedura, le due sentenze statunitensi di condanna, ma ha altresì
riconosciuto come vincolanti le "condizioni stabilite" in
quell'accordo "dagli Usa ed accettate dalla Baraldini". Ed ha
respinto la richiesta del Procuratore generale di fissare la fine della
pena, anziché alla data del 29.3.2008 indicata dagli americani, alla data
del 3.4.2000, ricalcolata, come prevedono l'art.10 della Convenzione e
l'art.735 del nostro codice di procedura, sulla base dei limiti massimi di
pena stabiliti per i medesimi fatti dalla legge italiana e dei benefici in
base a questa frattanto maturati.
Ma altrettanto infondata è l'eccezione di
incostituzionalità sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Roma: il
quale non aveva alcun bisogno di chiedere una pronuncia della Corte
costituzionale sulla "possibilità, che la convenzione non esclude,
che gli accordi tra Stati previsti dal suo art. 3 comma 1 lett.f) possano
derogare all'applicazione dell'art.147 1^comma n.2 c.p" sul
differimento della pena per gravi ragioni di salute. Questa possibilità
è infatti espressamente esclusa prprio dall'art.9 della Convenzione già
ricordato, che affida allo Stato in cui il detenuto è trasferito non solo
la disciplina dell'esecuzione penale ma anche la competenza "a
prendere ogni decisione al riguardo". Mentre l'art.3 citato dal
Tribunale si limita a stabilire come "condizione per il trasferimento"
delle persone condannate che "lo Stato di condanna e lo Stato di
esecuzione siano d'accordo sul trasferimento". In breve, il Tribunale
non solo poteva, ma doveva decidere direttamente sulla richiesta dei
difensori di Silvia Baraldini di un differimento della pena per ragioni di
salute o della sua esecuzione nel suo domicilio.
E' accaduto invece che il tanto agognato
trasferimento in Italia si è risolto per Silvia Baraldini in un danno e
una beffa. Se la Baraldini fosse rimasta negli Stati uniti avrebbe forse
beneficiato, insieme alla sua coimputata Susan Rosenberg (condannata a 58
anni) dell'ultimo provvedimento di clemenza disposto da Clinton alla fine
del suo mandato. Venendo in Italia, al contrario, si è imbattuta in due
pronunce giudiziarie che, senza risparmiarle il richiamo alle "considerazioni
di carattere umanitario" e alle "finalità di reinserimento
sociale" che hanno ispirato l'accordo, le hanno impedito perfino,
fino a pochi giorni fa, di andare a trovare la madre ammalata.
All'iniquità e alla ferocia della
giustizia americana si sono così aggiunte, in Italia, la pavidità dei
nostri giudici e la loro vocazione burocratica al cavillo e al rinvio. Il
governo a sua volta, anziché rivendicare l'indipendenza e la
responsabilità dei nostri giudici ("purtroppo", potrebbe ancora
dire il nostro presidente del consiglio, abbiamo una Costituzione basata
sulla divisione dei poteri), ha dichiarato penosamente che compirà nuovi
passi presso l'amministrazione americana per chiederle che sia consentito
all'Italia di applicare le sue leggi.
A questo punto c'è solo da sperare in un
sussulto di dignità, oltre che di umanità, prima della fine della
legislatura. Qualunque sia la pronuncia della Corte costituzionale
sull'ovvia questione sottopostale, resta comunque la possibilità della
grazia, che benché esclusa dall'accordo è espressamente prevista
dall'art.12 della Convenzione di Strasburgo: "Ciascuna parte può
accordare la grazia, l'amnistia o la commutazione della condanna
conformemente alla propria costituzione o ad altre leggi". Si
tratterebbe, dopo quasi vent'anni, di un atto di giustizia e di tardiva
riparazione alle molte ingiustizie subite da Silvia Baraldini.
|