03 Marzo 2001

DETENUTA FUORI LEGGE

Martedì la Corte costituzionale esaminerà il singolare caso di una donna detenuta in Italia e sottoposta alle norme degli Stati uniti. Ma per la costituzione italiana, per le nostre leggi e per i nostri trattati internazionali, Silvia Baraldini non dovrebbe essere più in carcere

LUIGI FERRAJOLI

Il calvario di Silvia Baraldini è una vicenda simbolo di tutte le iniquità dell'odierno diritto penale massimo. Per l'enormità della pena inflitta dalla giustizia americana: 43 anni per la partecipazione a reati non di sangue. Per l'uso ricattatorio e vendicativo del processo, dato che una simile pena è stata comminata non già per la gravità dei reati ma per la mancata collaborazione e il mancato pentimento. Infine, per le inutili, accanite vessazioni che hanno segnato, dapprima negli Stati uniti e ora in Italia, tutti questi diciannove anni di segregazione. L'ultimo, incredibile accanimento è quello cui si spera porrà fine nei prossimi giorni la Corte costituzionale, investita nello scorso novembre dal Tribunale di sorveglianza di Roma di una singolare questione: se l'accordo stipulato con gli Stati uniti nel giugno 1999, che condizionava il trasferimento in Italia della Baraldini al protrarsi comunque delle vessazioni, impedisca ai giudici italiani di applicare le nostre leggi sul differimento dell'esecuzione della pena o sulla sua conversione nella detenzione domiciliare in presenza di una malattia - il tumore contratto dalla Baraldini - che non possa essere curata in carcere.

La questione è singolare data la sua assoluta ovvietà, che non richiedeva certo l'intervento della Corte costituzionale. Quell'accordo con gli Stati Uniti non ha alcun valore, non soltanto perché, come è stato detto più volte, il nostro governo e Silvia Baraldini non furono allora informati del male che l'affliggeva e che pure era stato diagnosticato un mese prima dai medici statunitensi, ma per una ragione assai più radicale. Esso non ha valore di legge, non essendo stato ratificato da una legge delle Camere come è richiesto dall'articolo 80 della Costituzione. D'altra parte, il richiamo alle misure vessatorie in esso stabilite è in contrasto con la nostra costituzione, con le nostre leggi e con la convenzione di Strasburgo del 21.3.1983 sul trasferimento delle persone condannate ratificata dalla legge 334 del 25.7.1988

Se l'Italia applicasse le leggi italiane

In Italia i giudici sono soggetti soltanto alla legge, non agli accordi internazionali stipulati dal governo e mai ratificati. Quello stretto con gli Stati uniti per giungere al trasferimento di Silvia Baraldini è in contrasto con la nostra costituzione, con la nostra legislazione penitenziaria, con le convenzioni internazionali che l'Italia ha sottoscritto

FERRAJOLI/DALLA PRIMA

E' innanzitutto in contrasto con la costituzione sotto almeno quattro profili. Primo: perché in Italia i giudici, in base alla costituzione, sono soggetti soltanto alla legge, e non certo agli accordi internazionali stipulati dal governo e non ratificati. Secondo: perché le pene sono in Italia sottoposte dalla costituzione al principio di legalità, sicché è escluso che la loro esecuzione possa essere regolata da simili accordi anziché dalla legge, nonché al principio di uguaglianza, che non consente che a un cittadino sia applicata una pena di gran lunga superiore e un regime carcerario speciale e singolarissimo rispetto a quanto previsto per tutti gli altri concittadini. Terzo: perché la nostra costituzione stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, come sono stati quelli inflitti sistematicamente a Silvia Baraldini, non ultimo il rifiuto oppostole fino a pochi giorni fa di far visita alla madre gravemente ammalata. Quarto: perché la liberazione di Silvia Baraldini è imposta dal suo diritto alla salute (in questo caso alla vita) garantitole dalla costituzione, la quale dichiara i diritti della persona "inviolabili" e perciò non negoziabili, né da lei stessa né tanto meno da un accordo governativo.

Ma l'accordo è anche direttamente in contrasto con la nostra legislazione penitenziaria, come ha tranquillamente riconosciuto lo stesso Tribunale di sorveglianza che si è chiesto se questa possa essere da esso derogata. Ed è inoltre in contrasto con il nostro codice di procedura, il cui articolo 738 stabilisce che "nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera, le pene conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana", con tutti i benefici e le misure alternative da questa previste e applicabili perciò anche a Silvia Baraldini. Infine l'accordo è in contrasto con le convenzioni internazionali. L'art.9 della legge di ratifica della convenzione di Strasburgo, richiamata dall'accordo e finalizzata come è noto a favorire la risocializzazione del condannato nel suo paese, stabilisce che "l'esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e questo Stato è l'unico competente a prendere ogni decisione al riguardo". E il rapport explicatif precisa: "Il riferimento alla legge dello Stato di esecuzione va interpretato in senso largo; esso include, per esempio, le norme che autorizzano la liberazione condizionale" e quindi, a maggior ragione, ogni altra norma volta a mitigare la pena.

Insomma, se è vero che non esiste un obbligo di trasferimento a carico dello Stato che ha emesso la condanna, una volta che il trasferimento sia stato accordato esso non può essere subordinato a condizioni. Le autorità statunitensi avrebbero ben potuto, se si fossero date la pena di leggere la Convenzione di Strasburgo e magari la costituzione e le leggi italiane, non concedere il trasferimento. Ma una volta concessolo, non possono pretendere di condizionare le modalità di esecuzione della pena nel nostro paese. Conseguentemente l'accordo del 1999 non vincola i giudici italiani, ai quali è sconfortante dover ricordare che la loro soggezione "soltanto" alla legge ne comporta l'indipendenza non soltanto dal governo del nostro paese ma anche da quello degli Stati uniti.

E' perciò infondata la pronuncia della Corte d'appello di Roma del 9.7.1999: la quale non si è limitata semplicemente a riconoscere, come prevede l'art.731 del nostro codice di procedura, le due sentenze statunitensi di condanna, ma ha altresì riconosciuto come vincolanti le "condizioni stabilite" in quell'accordo "dagli Usa ed accettate dalla Baraldini". Ed ha respinto la richiesta del Procuratore generale di fissare la fine della pena, anziché alla data del 29.3.2008 indicata dagli americani, alla data del 3.4.2000, ricalcolata, come prevedono l'art.10 della Convenzione e l'art.735 del nostro codice di procedura, sulla base dei limiti massimi di pena stabiliti per i medesimi fatti dalla legge italiana e dei benefici in base a questa frattanto maturati.

Ma altrettanto infondata è l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Roma: il quale non aveva alcun bisogno di chiedere una pronuncia della Corte costituzionale sulla "possibilità, che la convenzione non esclude, che gli accordi tra Stati previsti dal suo art. 3 comma 1 lett.f) possano derogare all'applicazione dell'art.147 1^comma n.2 c.p" sul differimento della pena per gravi ragioni di salute. Questa possibilità è infatti espressamente esclusa prprio dall'art.9 della Convenzione già ricordato, che affida allo Stato in cui il detenuto è trasferito non solo la disciplina dell'esecuzione penale ma anche la competenza "a prendere ogni decisione al riguardo". Mentre l'art.3 citato dal Tribunale si limita a stabilire come "condizione per il trasferimento" delle persone condannate che "lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento". In breve, il Tribunale non solo poteva, ma doveva decidere direttamente sulla richiesta dei difensori di Silvia Baraldini di un differimento della pena per ragioni di salute o della sua esecuzione nel suo domicilio.

E' accaduto invece che il tanto agognato trasferimento in Italia si è risolto per Silvia Baraldini in un danno e una beffa. Se la Baraldini fosse rimasta negli Stati uniti avrebbe forse beneficiato, insieme alla sua coimputata Susan Rosenberg (condannata a 58 anni) dell'ultimo provvedimento di clemenza disposto da Clinton alla fine del suo mandato. Venendo in Italia, al contrario, si è imbattuta in due pronunce giudiziarie che, senza risparmiarle il richiamo alle "considerazioni di carattere umanitario" e alle "finalità di reinserimento sociale" che hanno ispirato l'accordo, le hanno impedito perfino, fino a pochi giorni fa, di andare a trovare la madre ammalata.

All'iniquità e alla ferocia della giustizia americana si sono così aggiunte, in Italia, la pavidità dei nostri giudici e la loro vocazione burocratica al cavillo e al rinvio. Il governo a sua volta, anziché rivendicare l'indipendenza e la responsabilità dei nostri giudici ("purtroppo", potrebbe ancora dire il nostro presidente del consiglio, abbiamo una Costituzione basata sulla divisione dei poteri), ha dichiarato penosamente che compirà nuovi passi presso l'amministrazione americana per chiederle che sia consentito all'Italia di applicare le sue leggi.

A questo punto c'è solo da sperare in un sussulto di dignità, oltre che di umanità, prima della fine della legislatura. Qualunque sia la pronuncia della Corte costituzionale sull'ovvia questione sottopostale, resta comunque la possibilità della grazia, che benché esclusa dall'accordo è espressamente prevista dall'art.12 della Convenzione di Strasburgo: "Ciascuna parte può accordare la grazia, l'amnistia o la commutazione della condanna conformemente alla propria costituzione o ad altre leggi". Si tratterebbe, dopo quasi vent'anni, di un atto di giustizia e di tardiva riparazione alle molte ingiustizie subite da Silvia Baraldini.