(English)

APPENDICE A

 

Garanzie che debbono essere accettate dal governo d'Italia prima del trasferimento di Silvia Baraldini dagli Stati Uniti.

1. I competenti tribunali italiani convengono che la sentenza imposta a Silvia Baraldini negli Stati Uniti deve essere eseguita fino alla corrente data vincolante del 29 Luglio 2008 senza beneficio alcuno di rilascio dalla detenzione con le condizioni-eccezioni sottoindicate.

2. Che questa sentenza sia esclusa da qualsiasi beneficio di indulto-grazia parlamentare per terroristi, detenuti trasferiti o altri prigionieri.

3. Che il Ministro di Grazia e Giustizia stabilisca che la sentenza debba essere eseguita in una istituzione penale italiana destinata all'incarcerazione di donne condannate per reati terroristici, con una recinzione perimetrale oltre la quale ai prigionieri non venga permesso di muoversi in qualsiasi momento, e che ai funzionari degli Stati Uniti, prima del trasferimento venga permesso di ispezionare l'istituzione italiana a cui verra' assegnata la Signora Baraldini per completare la pena qualora venga trasferita.

4. Che le condizioni della detenzione della Signora Baraldini corrispondano il piu' strettamente possibile a quelle in vigore negli Stati Uniti. Tali condizioni vengono enunciate nell'Appendice B, sono operative per detenute federali in situazioni analoghe indipendentemente dalla loro nazionalita'; e diverranno parte della nostra intesa.

 

Gli Stati Uniti sono consapevoli che, in un normale caso di trasferimento di un detenuto attuato in base alla Convenzione di Strasburgo, le condizioni della detenzione dopo il trasferimento e la determinazione delle esigenze di sicurezza vengono decisi dallo Stato che riceve il prigioniero.

Dobbiamo comunque sottolineare che gli Stati Uniti si attendono che la Signora Baraldini verra' detenuta nelle condizioni adatte ad un individuo riconosciuto colpevole di reati di tipo terroristico. Nel riconoscimento delle differenze tra i nostri sistemi penali e della inconsueta collocazione della questione di merito, gli Stati Uniti richiedono che l'Italia, prima dell'approvazione finale di questo trasferimento renda nota ogni procedura in base a cui le condizioni della detenzione della Signora Baraldini possano divergere da quelle enunciate nell'Appendice A o nell'Appendice B.

5. Che la sentenza venga eseguita senza beneficio di qualsiasi rilascio dalla prigione, anche per periodi brevi: ivi inclusi permessi di weekend, festivita', licenze di qualsiasi tipo, visite a famigliari di qualsiasi tipo, rilasci per motivi di lavoro, rilasci condizionati di qualsiasi tipo, comprese la liberta' condizionata o la detenzione in ambienti meno restrittivi, o qualsiasi altra visita o attivita' esterna.

6. Che nell'eventualita' di qualsiasi malattia la Signora Baraldini debba rimanere in stato di detenzione in un reparto carcerario medico, invece che in un reparto esterno e che qualsiasi problema medico venga trattato come verrebbe trattato qualora la Signora Baraldini continuasse a espiare la condanna negli Stati Uniti: vedi Appendice B, paragrafo e.

7. Che tutte queste condizioni vengano applicate anche se individui in situazioni analoghe per condanne e detenzioni in Italia possano essere trattati in maniera diversa o avere accesso a tutti quei benefici che verranno negati alla Signora Baraldini.

8. Che la Signora Baraldini accetti preventivamente tutte queste condizioni e che il trasferimento non abbia luogo fino a che un ordine definitivo confermante la validita' di queste condizioni venga emesso dal tribunale competente e che siano scaduti i tempi di appello contro tale ordine.

9. Che queste condizioni vengano garantite nelle singole specificità dalla sentenza di un tribunale, che tale sentenza non possa più essere oggetto di appello da chicchessia e che vengano parimenti garantite dal Ministero di Grazia e Giustizia.

10. Che il Ministro di Grazia e Giustizia non richieda una grazia presidenziale a favore della Signora Baraldini. (Da una comunicazione dal Governo d'Italia gli Stati Uniti deducono pertanto che una grazia presidenziale non potra' essere concessa.)

11. Che sia chiaro come la totalita' di questo accordo vincola lo Stato d'Italia e non meramente il presente Governo d'Italia e che qualora qualsiasi di queste condizioni non venga osservata, l'accordo sul trasferimento sia considerato nullo, e che l'Italia e la Signora Baraldini acconsentino, senza appello, alla richiesta degli Stati Uniti di ritrasferire negli Stati Uniti la stessa Signora Baraldini acciocche' espii il resto della pena. Che l'Italia inoltre s'impegni acciocche' la Signora Baraldini non venga rilasciata nel corso delle deliberazioni o di altri adempimenti nell'ambito di tale richiesta.

12. L'Italia e gli Stati Uniti comunicheranno congiuntamente l'avvenuta soluzione del caso al Comitato Europeo per i Problemi Penali (C.D.P.C.) del Consiglio d'Europa.

 

 

 

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APPENDICE B

Presenti condizioni della detenzione di Silvia Baraldini

 

a. Livelli di sicurezza e reclusione: il livello di sorveglianza della Baraldini è di classe "IN", il che vuol dire che ogni qualvolta essa viene portata fuori della prigione deve essere ammanettata con una catena alla vita fissata alle manette e deve essere accompagnata da personale penitenziario. Qualora il direttore del carcere lo ritenga necessario ai fini della sicurezza, egli ha l'autorita' di ordinare l'uso di ceppi alle caviglie e di richiedere che il personale penitenziario di scorta sia armato e indossi giubotti anti-proiettile. Anche se i suoi crimini hanno raggiunto il più alto livello di gravità, presentemente il suo livello di sicurezza è "basso" in quanto rispecchia altri fattori che non presentano violazioni e che contribuiscono a determinare il livello di sicurezza di un detenuto. Tali fattori includono la lunghezza del periodo della pena gia' espiata, l'assenza da parte sua di problemi disciplinari ed anche di coinvolgimento con alcol o stupefacenti.

b. Alloggiamento: Baraldini e' presentemente alloggiata in un cubicolo dormitorio per due persone, con due letti separati, situato in un edificio piu' ampio ("unita'"). Mentre tali unita' sono individualmente chiuse, lo spazio di movimento e' quella di un ambiente da dormitorio aperto. Aree ricreazionali con bagni sono accessibili nelle unita'. Le luci vengono spente alle 23:00, ma nelle aree comuni viene mantenuta una luce bassa sufficiente ai detenuti per raggiungere di notte i bagni (anche al fine di una supervisione dell'area stessa).

c. Regime quotidiano: tutti i detenuti ad eccezione di coloro esonerati per motivi medici debbono lavorare a tempo pieno o prender parte a corsi di addestramento professionale, ovvero a programmi educativi con una riduzione dell'orario di lavoro. I detenuti trascorrono approssimativamente da dieci a undici ore al giorno nella loro area abitativa. Il tempo approssimativo del lavoro o dei corsi educativi e' di sette ore al giorno, cinque giorni la settimana. Le ore rimanenti vengono destinate ad attivita' ricreative, a servizi religiosi, o alla partecipazione a programmi educativi non obligatori disponibili in serata. Tutti i detenuti dispongono di due giorni alla settimana di non lavoro: questi due giorni possono essere dedicati ad attivita' religiose, ricreative o al tempo libero. La Baraldini e' presentemente assegnata al Dipartimento Educativo per adulti come insegnante e le viene permesso di tenere corsi di studio per gli altri detenuti.

d. Visite: i detenuti hanno accesso ai privilegi di visita cinque giorni alla settimana (giovedi e venerdi dalle 12:30 alle 20:00; sabato, domenica, lunedi e tutte le festivita' federali dalle 8:30 alle 15:00); i privilegi di visita vengono limitati se un detenuto viene riconosciuto colpevole di violazioni delle regole dell'istituto (presentemente limitazioni di questo genere non sono imposte alla Baraldini). Normalmente tre visitatori adulti ed un numero ragionevole di bambini alla volta possono visitare un detenuto. Il diritto alla visita viene esteso ai non membri della famiglia; comunque in questo caso e' normale condurre controlli su eventuali trascorsi criminali dei visitatori. L'istituto carcerario e' reso accessibile ai visitatori non abili. L'istituto carcerario permette contatti fisici durante le visite. Comunque nelle prigioni federali non esistono disposizioni per visite di carattere coniugale.

e. Assistenza medica: in tutte le prigioni federali normali accessi a controlli medici sono disponibili a tutti i detenuti. Esistono anche cliniche sanitarie specializzate. Casi critici vengono deferiti agli istituti medici del "Bureau of Prisons" (questo e' accaduto quando

Baraldini e' stata curata con successo per un cancro alle ovaie). A tutti i detenuti viene esteso trattamento medico tramite il Dipartimento Sanitario della prigione o medici professionisti sotto contratto. I detenuti possono accettare o respingere le cure, possono inoltrare proteste all'Istituto Amministrativo per i Ricorsi qualora non rimangano soddisfatti delle cure a loro estese. Visite mediche private non vengono permesse.

f. Collocazione in comunita' e permessi: la custodia in "comunita' ", la custodia cioe' che include permessi ed altri viaggi non supervisionati fuori dei perimetri carcerari al fine di cercare alloggio e lavoro verso la fine della pena, puo' far parte di un piano penale per la reintegrazione nella comunita'. Fino a quando e a meno che un detenuto non venga posto in custodia di "comunita' " egli non puo' disporre di permessi o di altre visite non supervisionate all'esterno. Un detenuto di categoria "IN" non ha il permesso di superare il recinto perimetrale dell'istituto penale. La custodia in "comunita' " viene decisa con poteri discrezionali e non e' regolata dagli statuti. Baraldini, quale cittadina italiana sotto odine di deportazione non puo' avere accesso alla custodia in "comunita' ". Comunque, secondo il "Bureau of Prisons", anche se la Baraldini dovesse essere rilasciata dopo l'espiazione della sentenza nella societa' americana esterna, la natura dei crimini connessi con attivita' terroristiche dei quali e' stata riconosciuta colpevole preclude quasi certamente la possibilita' di beneficiare della custodia in "comunita' " e pertanto la detenuta rimarrebbe sotto custodia di tipo "IN" fino alla scadenza vincolata del suo rilascio.

 

NOTA AGGIUNTIVA DEL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA USA VERGATA A MANO E FIRMATA DA CHARLES BROOKS, ASSISTENTE DEL U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

La lettera di Diliberto allo Attorney General e le appendici A e B.

Da notare che abbiamo inviato una ulteriore comunicazione in cui viene stabilito che in caso di decesso della madre della Signora Baraldini prima della fine della sua detenzione alla detenuta verra' permesso di presenziare ai funerali della madre a condizione che essa venga accompagnata da personale penitenziario.